ODV-AEOP – Sezione Provinciale di  Salerno
Pubblicità

Corsi di formazione e di aggiornamento professionale

IL QUADRO NORMATIVO COMPLETO E’ RIPORTATO NEL PROGRAMMA DEI SINGOLI CORSI

1 – GENERALE PER LAVORATORI

2 – SPECIFICA PER LAVORATORI

(in funzione dei rischi alle mansioni, danni possibili e conseguenti procedure di prevenzione e protezione dei singoli settore o comparto e di appartenenza aziendale)

3-Datore di lavoro RSPP

4-RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

5-DIRIGENTI E PREPOSTI

6-ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO GRUPPO A-B-C

7-ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO (basso-medio-alto)

8- RISCHI SPECIFICI DEI LAVORATORI

  • Agenti fisici (rumore, vibrazione, illuminazione, radiazioni artificiali ecc.)
  •      Sostanze pericolose
  •     Agenti biologici
  • Elettrico – atmosfere – esplosive
  • Cadute dall’alto
  • Dispositivi di protezione individuali
  • Movimentazione manuali dei carichi
  • Conduzione di carrelli elevatori, macchinari e attrezzatura varia in piattaforma
  • Stress lavoro-correlato
  • Videoterminali
  • Primo Soccorso
  • Spazi confinati
  • Ponteggi
  • ………….
  • Inquinamento Ambientale, Idrico, suolo, ecc… e Prevenzione. Rifiuti: abbandono e responsabilità del cittadino, tipi di rifiuti, etc.. Incendi boschivi: cause, conseguenze, danni, etc., D.lgs 81/08 smi. Inquinamento delle acque: mare, fiumi, sorgenti, etc..; inquinamento elettromagnetico: fonti inquinanti principali, cause e rimedi, etc.; inquinamento atmosferico: principali inquinanti, effetto, prevenzione e tutela; inquinamento biologico: fonti, cause, rimedi, prevenzione, tutela e sicurezza. Tutela della salute e della sicurezza. Violazione delle Leggi e applicazione del C.P., del C.P.P., del C.C. e sanzioni di riferimento.
  • GAV-ZOOFILO –Tutela degli animali d’affezione: Trasporto, cura e malattie, regole e legislazione Europea, Nazionale e Regionali. Prodotti e imballaggi, comportamento dei detentori e violazione, norme giuridiche. TULPS, Legge  189/04, Decreto GPG, Sanzioni- Codice penale , legge 689/81 s.m.i. e Legge n°82/2025

Al termine del corso e dopo aver superato la prova finale sarà rilasciato Attestato valido ai sensi di legge

 Come si diventa Guardia Particolare Giurata –GPG-L’art. 133 e segg. del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) consente a chi ne ha interesse di nominare G.P.G. da destinare a specifici compiti di vigilanza, limitatamente alle competenze e al territorio nel quale l’Ente richiedente intende espletare tale particolare funzione, (competenze e territorio) che saranno indicate nel provvedimento di nomina che costituisce titolo di Polizia. L’associazione di appartenenza può richiedere la nomina di talune Guardie Particolari Giurate agli organi competenti richiedendo il rilascio di apposito decreto, emanato rispettivamente dalla Provincia per la competenza ittico e venatoria e dalla Prefettura per la competenza ambientale e zoofila. Con D. Lgs. n° 112 del 1998 (meglio conosciuto come Decreto Bassanini) sono state trasferite dallo Stato alle Regioni ed Enti locali le relative competenze ivi compreso quelle di nomina e rinnovo delle Guardie Giurate artt. 162 e 163 ESCLUSIVAMENTE per la competenza Ittico e Venatoria in capo alle Province e in capo alle Prefetture le competenze residue relativamente al potere di nomine e rinnovo delle G.P.G. con competenze ambientali (art. 18 L. 349/86) e zoofile (art. 5 D.P.R. 31.03.79 nonché Legge n° 611 del 12 giugno 1913). Nonostante l’articolato fosse chiaro, sull’argomento il Ministero degli Interni n° 557/8 del 09/07/01 ha dovuto emanare apposita circolare esplicativa visto – solo le competenze ittico-venatorie sono state trasferite alle Province-, alle Prefetture sono rimaste le competenze residue per le materie ambientali e zoofile, oltre ovviamente le nomine e rinnovi delle licenze di Polizia alle G.P.G. degli istituti di Vigilanza privati. La G.P.G. così nominata, può esercitare la vigilanza sui beni che nel decreto stesso sono indicati e in quel momento, il decreto, attribuisce alla 18/03/24, 12:51.Le Guardie Zoofile – A.E.O.P. Associazione Europea Operatori Polizia https://www.aeop.it/guardie-zoofile 2/3 G.P.G. il Titolo di Polizia amministrativa, e la sua attività in quanto Pubblico Ufficiale, dovrà sottostare agli obblighi, ai poteri e ai doveri che discendono dai codici vigenti e dalle leggi, prima tra le quali la Legge 689/81 (cosiddetta depenalizzazione) all’interno della quale sono pedissequamente elencati gli “strumenti” giuridici e i poteri a sua disposizione così come recita l’art. 13. Le GPG sono Pubblici Ufficiali La Guardia Giurata Particolare è un Pubblico Ufficiale di fronte alla legge, a nulla rilevando la distinzione che essa sia volontaria o dipendente, non esiste quindi giuridicamente una figura limitata “a mezzo servizio” o con poteri minori, o si è P.U. oppure non lo si è !!! Relativamente a ciò, non esiste distinzione giuridica derivante dal fatto che esso sia volontario o che svolga tale attività in maniera subordinata e regolata da un contratto di lavoro non è infatti il rapporto di lavoro che interessa il nostro ordinamento, se quel P.U. rispetto ad un altro riceva un regolare stipendio o se svolga tale attività a titolo gratuito e volontario è semmai è un fatto privato La G.P.G. è un Pubblico Ufficiale durante l’espletamento delle sue funzioni così come previsto dall’art. 357 del Codice Penale il quale recita: Agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amm.va disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amm.ne o del suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Tale è la chiarezza del testo che quasi non si sarebbe avvertita la necessità di un intervento giurisprudenziale in materia, il quale è comunque sopravvenuto nel corso degli anni consolidando l’orientamento su questo tema che ormai è pacifico, prevalente e copioso e che in maniera netta “attesta” tale status giuridico. Il ”potere certificativo” del Pubblico Ufficiale Il P.U. nell’ esercizio delle sue funzioni ha il potere di redigere atti pubblici che fanno piena prova fino a querela di falso (221 ss. c.p.c.) della provenienza del documento dal P.U. che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli fatti che il P.U. attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiti, così recita l’art. 2700 del codice civile che attribuisce ai pubblici Ufficiali la cosiddetta fede privilegiata e quindi ogni atto da lui formato (dai processi verbali, agli atti di sequestro, dalle denunce ai rapporti di servizio) è tutelato in forza di tale previsione di legge e ha quindi potere certificativo.

 Il riconoscimento di guardia giurata volontaria venatoria è concesso a coloro che sono in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall’Amministrazione Provinciale e conseguito a seguito della partecipazione ad un corso di preparazione ed al superamento di un esame finale, ai sensi dell’art. 27, comma 4°,della L.157/92. Per poter richiedere il riconoscimento di G.V. Venatoria bisogna: 1) essere cittadino italiano; 2) avere raggiunto la maggiore età ; 3) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo; 4) non aver subito condanna penale, anche non definitiva, né di avere procedimenti penali in corso di qualunque genere e natura e né di aver usufruito dell’artt. 162 e 162/bis del C.P. e artt. 444 e 445 del C.P.P.. 5) non aver subito, nei tre anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.V., sanzione amministrativa per violazioni alla normativa relative alla salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale, e naturalistico nonché all’attività faunistico-venatorie e ittiche; 6) essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento dell’attività di G.V., accertata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale; La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.V. è presentata all’Amministrazione Provinciale Corpo di Polizia Provinciale, tramite un’Associazione venatoria, agricola e di protezione ambientale e della protezione animale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente e dalle associazioni dei pesca sportivi riconosciuti a livello nazionale. Le richieste di riconoscimento di G.V. devono essere presentate alla Provincia, corredate dalla documentazione, nel periodo compreso fra il 1°febbraio ed il 28 febbraio formulata sulla base dell’allegato specifico. Nel caso di prima richiesta la domanda di riconoscimento può essere presentata in tutto il periodo dell’anno. In questo caso il riconoscimento termina il 30 aprile. La richiesta, in carta legale, deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e dal rappresentante dell’associazione di appartenenza.

 Il guardapesca, oggi denominato più comunemente Guardia Ittica, è una figura professionale che si occupa di tutela e salvaguardia della fauna ittica e vigila sul rispetto delle norme che vietano o regolano la pesca in determinate zone e stagioni. In Italia i guardapesca possono essere sia funzionari pubblici, sia volontari che si occupano di far rispettare le leggi in materia di pesca e gli accordi internazionali italo-svizzeri sui laghi. Le competenze del guardapesca, per le proprie peculiari caratteristiche, sono svolte dal personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato e alla Polizia Provinciale o più propriamente dipendente di Associazioni o Organizzazioni Ambientaliste. La loro attività di controllo (prevenzione e vigilanza) si rivolge a tutte le persone che praticano la pesca: dilettanti e professionisti. I guardapesca proteggono e favoriscono lo sviluppo dei biotopi e delle relative fauna e flora acquatiche. Raccolgono informazioni scientifiche e statistiche riguardanti gli spazi vitali della fauna ittica e assicurano i contatti con l’utenza, in particolare i pescatori. I Guardapesca, rivestono la qualifica di “Ufficiale e Agente di Polizia Giudiziaria”, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni. Hanno autorità per redigere verbali di accertamento e, secondo specifiche leggi regionali, hanno competenza non soltanto in materia di vigilanza ittica, ma anche in materia micologica, ambientale (relativamente alla flora e fauna protetta) e alla circolazione fuoristrada in aree protette e sottoposte a tutela Controllo della Pesca controllare le licenze di pesca e le catture dei pescatori, professionisti o dilettanti (misura dei pesci, numero e specie delle catture, tecniche utilizzate); redigere verbali nei casi di infrazione alla legislazione sulla pesca; Sorveglianza di Fiumi e Laghi controllare lo stato dei corsi d’acqua, dei laghi, in particolare le bandite di pesca; segnalare tempestivamente, ai servizi competenti, inquinamenti o anomalie nella qualità dell’acqua e proporre misure per la salvaguardia della fauna ittica minacciata; partecipare ai lavori necessari per correggere la situazione, per esempio, effettuando una pesca elettrica mirata ad allontanare la fauna ittica dalla zona sinistrata. Ecc..

  • Titolo IV del D. Lgs. 81/08 riferito alle attività degli spettacoli di vario genere (musicali, teatrali e delle manifestazioni fieristiche, cinematografici, ecc..
    • Inquadramento delle varie tipologie di manifestazioni come da -TULPS, Circolari e Direttive Ministeriali in materia di sicurezza.
    • Aspetti di Safety & Security,
    • Ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra i vari soggetti coinvolti.
    • Atti amministrativi delle manifestazioni -autorizzazioni artt. 68-69-80 TULPS, SCIA.
    • Competenza della Commissione Comunale di Vigilanza – Pubblici Spettacoli e della Commissione Provinciale di Vigilanza, controllo prima/durante lo svolgimento dell’evento.
    • Compiti dei soggetti preposti alla tutela dell’ordine pubblico, P.C.- WW.FF. Ass. di Volontari.
    • Organizzatore della manifestazione: adempimenti vari (amministrativi, progetto, strutture, allestimenti e collaudi) 
  • Valutazione del Rischio
  • Piani di Emergenza ed Evacuazione.
  • Assistenza sanitaria negli eventi- organizzazione.
  • Legge n. 48 del 18/04/2017-
  • Varie circ.  e direttive Ministeriali
  • Circolare Gabrielli del 07/07/2017 – Direttiva n. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018
  • Codice della Strada e Reg. di Att.
    Il quadro normativo giuridico completo è riportato nel programma del corso
  • art. 12-bis C.d.S. – legge n° 120 del 11/09/2020 conversione D.L. 76/20
  • Corso di Formazione della durata di 20 ore 
  • OBIETTIVO
  • Il corso mira a far acquisire tecniche di prevenzione e (repressione ??) agli Ausiliari del Traffico attraverso lezioni teoriche e pratiche- metodi-tempi- padronanza difficoltà-dialogo-criticità-ruoli e competenze, comunicazione/rapporto con gli utenti della strada, ecc. Le novità introdotte dalla Legge 11/09/2020, n. 120 , conversione in legge del decreto-legge 16/07/2020, n. 76, misure per la semplificazione e l’innovazione digitale e modifiche del c.d.s. con l’introduzione  dell’art. 12-bis – prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata 
  • FIGURA, FUNZIONE E NOMINA DELL’AUSILIARIO DEL TRAFFICO
  • Ausiliario del traffico e ausiliario della sosta (Dipendenti: Comunali, di aziende private e pubbliche, municipalizzate, personale ispettivo del trasporto pubblico, Associazioni assunte nella omnicomprensiva categoria di Enti di gestione – sosta e parcheggi.
  • Il quadro giuridico- normativo e i requisiti sono riportati nel programma del corso specifico

Il Decreto Ministero dei Trasporti del 19 dicembre 2007, modifica quanto emanato con Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 novembre 2002, introducendo nel Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada una nuova figura ad integrazione dell’apparato di sicurezza, l’addetto alla segnalazione aggiuntiva. Chi è l’addetto alla segnalazione aggiuntiva E’ un soggetto incaricato dagli organizzatori per garantire la sicurezza e il regolare transito di una gara ciclistica su strada in ausilio e supporto agli organi di Polizia rafforzando l’apparato di scorta tecnica che segue la gara. Per poter svolgere tale mansione il soggetto deve essere in possesso di una abilitazione specifica rilasciata dal Compartimento di Polizia Stradale competente per territorio, previo superamento di un esame al termine di un corso di formazione della durata minima di 8 ore indetto e tenuto dalla F.C.I o Ente di Promozione Sportiva regolarmente riconosciuto dal C.O.N.I. Tale attestato di abilitazione ha validità di 5 anni dal momento del rilascio e può essere rinnovato alla scadenza con la frequenza di un corso di almeno 6 ore tenuto da uno dei soggetti di cui sopra, dopo verifica da parte della Polizia Stradale della validità e possesso della patente di guida nonché dei requisiti di cui all’art 11 del TULPS Requisiti per accedere ai corsi di abilitazione Per accedere ai corsi di formazione il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) avere compiuto i 18 anni di età b) essere in possesso di patente di guida di qualsiasi categoria c) possedere i requisiti previsti dall’art 11 TULPS Attrezzature ed equipaggiamento Durante il servizio di segnalazione aggiuntiva il personale abilitato deve essere equipaggiato con: a) bandiera di colore arancio fluorescente delle dimensioni di almeno cm 40 X 60 b) paletta per la regolamentazione del traffico veicolare conforme al modello indicato nel disciplinare delle scorte tecniche con disco di colore rosso su ambedue le facce 18/03/24, Il tecnico ASA – A.E.O.P. Associazione Europea Operatori Polizia con pettorina di colore grigio riflettente (per le ore serali) o giallo fluorescente (in diurna) di tipo approvato dal Ministero delle Infrastrutture con la scritta SCORTA TECNICA di colore nero in caratteri maiuscoli di una altezza non inferiore a cm 8 d) telefono cellulare o apparato radio trasmittente per comunicare con il responsabile dell’organizzazione o con direttore di corsa e) fischietto ( facoltativo ) per l’avviso acustico del pericolo La paletta di segnalazione e la pettorina vanno utilizzate esclusivamente durante il servizio autorizzato e cioè dal passaggio del veicolo Inizio Gara Ciclistica al passaggio del veicolo Fine Gara Ciclistica. Quando è previsto l’utilizzo del personale addetto alla segnalazione aggiuntiva L’obbligo dell’impiego del personale addetto alla segnalazione aggiuntiva è previsto nelle gare classificate Fondo e Gran Fondo con un numero di concorrenti superiore a 200 e con un tempo di sospensione temporaneo della circolazione oltre i 15 minuti.

  • H.A.C.C.P.- Hazard Analysis and Critical Control Point ( prevenire e identificare pericoli specifici cui possono essere soggetti gli alimenti nel processo produttivo e garantire la sicurezza dell’igiene e la commestibilità.
  • L’igiene riguarda tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare fin dalla produzione primaria che con norme specifiche assicura la solubrità di tutti i prodotti derivanti dalla terra ,da allevamenti, da cacciagione, dalla pesca in quanto sono materie di tutti gli alimenti che vengono considerati nella fase della produzione, trasformazione e distribuzione dell’alimento che arriva all’utente finale, il CONSUMETORE. Le norme di riferimento : -il Reg. (CE) 852/2004 del 29/04/2004 applicabile a tutti i prodotti alimentari; -il Reg. (CE) 853/2004 del 29/04/2004 settore degli alimenti d’origine animale; -il Reg. (CE) 854/2004 del 29/04/2004 riguardante le norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; -il Reg. (CE) 882/2004 del 29/04/2004 inerenti ai controlli ufficiali atti a verificare la conformità della normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Successivamente  fu emanato  il Dec. L.gls. del 6 novembre 2007 n.193 nel quale furono inserite le sanzioni per le eventuali violazioni al Reg. (CE) 852/04.A queste norme si affiancano i  REG.: il Reg. (CE) 178/2002 sulla tracciabilità e rintracciabilità alimentare e il Reg. (CE) 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. Il Reg.(CE) 852/2004 avanti citato descrive l’obbiettivo delle norme igieniche è quello di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori.
  • SETTORE E.C.M. – Educazione Continua in Medicina
  • GESTIONE DEL RISSCHIO CLINICO
  • LA RADIOPROTEZIONE
  • I SISTMEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
  • CORSO BASE PRIVACY PER RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DATI IN SANITA’
  • QUADRO GIURIDICO e svolgimento del Corso come da sito ufficiale dell’Ente erogatore.
  • Settore privacy  REG. EU. 679/16
  • Reg. Eu. 679/16 GDPR (trattamento e protezione dati personali)
  • Responsabili, sanzioni e norme  collegate
Vai alla barra degli strumenti